Mario Roggero davanti alla legge italiana e alla Torah

mario roggero

Introduzione

Il caso di Mario Roggero è diventato, in questi ultimi giorni, un prisma nel quale ciascuno vede soprattutto ciò che conferma la propria concezione della giustizia. Chi guarda il primo fotogramma vede un commerciante aggredito nel luogo in cui lavora, la moglie e la figlia terrorizzate, uomini armati che immobilizzano persone innocenti e sottraggono il frutto di anni di lavoro. Chi guarda il fotogramma successivo vede invece un uomo che prende una pistola, esce dal negozio, raggiunge i rapinatori ormai diretti verso l’automobile e apre il fuoco.

Entrambe le immagini sono vere. L’errore che avvelena gran parte del dibattito pubblico consiste nel cancellarne una per assolutizzare l’altra. Roggero non è stato un cittadino che, senza alcuna provocazione, ha deciso di sparare a tre persone. Ma non è stato neppure condannato semplicemente perché reagì mentre uomini armati minacciavano la sua famiglia. Fu vittima nella prima fase e autore di una condotta omicidiaria nella seconda. Il diritto penale ha il compito, spesso impopolare, di separare questi due momenti.

Questa distinzione è il limite che separa la difesa dalla punizione privata. Se bastasse aver subito un’aggressione grave per conservare, anche dopo la cessazione del pericolo, una licenza temporanea di uccidere l’aggressore, la legittima difesa cesserebbe di essere uno strumento di protezione e diventerebbe un’autorizzazione alla rappresaglia. Il cittadino non sarebbe più chiamato a neutralizzare un pericolo, ma potrebbe inseguire e sanzionare chi lo ha offeso.

La vicenda interpella anche la coscienza religiosa. È possibile essere misericordiosi verso Roggero senza dichiararlo innocente? La Torah autorizza l’uccisione di un ladro? La fuga del rapinatore pone fine al diritto di difendersi? E la grazia dovrebbe essere concessa indipendentemente dalla gravità del fatto?

Per rispondere occorre sottrarsi sia alla disumanizzazione dei rapinatori sia alla demonizzazione del gioielliere. I primi furono responsabili di una violenza grave e deliberata. Su questo non ci sono dubbi. Roggero subì un’aggressione che nessuno dovrebbe essere costretto a sopportare. Ma la colpa di chi rapina non rende automaticamente lecita qualsiasi reazione della vittima, così come la successiva colpa della vittima non cancella la violenza che essa ha patito.


I fatti accertati

Il 28 aprile 2021 tre uomini entrarono nella gioielleria Roggero a Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La rapina non fu un semplice furto. I familiari del gioielliere vennero minacciati e immobilizzati. Uno dei rapinatori aveva un coltello; un altro impugnava una riproduzione di pistola Glock, il cui elemento identificativo come arma giocattolo era stato occultato. Dal punto di vista delle persone presenti nel negozio, l’arma poteva quindi essere ragionevolmente percepita come autentica. In quella fase Roggero e i suoi familiari si trovavano davanti a un pericolo gravissimo e non avevano alcun obbligo di scommettere sulla possibilità che la pistola fosse finta.1

Questo punto deve essere riconosciuto senza esitazioni: durante la rapina la paura di Roggero era più che fondata. La minaccia non era immaginaria; la violenza non era simbolica; la famiglia non si trovava davanti a innocui ladruncoli. Un coltello può uccidere, una pistola apparentemente vera può indurre una persona ragionevole a temere per la propria vita, e l’immobilizzazione dei familiari costituisce un’aggressione personale attuale.

La questione giudiziaria, tuttavia, non riguarda un colpo esploso nel negozio per impedire che un rapinatore accoltellasse qualcuno. Le riprese delle telecamere, esaminate dai giudici, collocano tutti gli spari all’esterno dell’esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione della Corte d’assise d’appello, Roggero prese il revolver alle 17:41:34; un secondo dopo urtò la moglie; alle 17:41:38 comparve all’esterno. Quando uscì, i tre rapinatori avevano già abbandonato la gioielleria e si stavano dirigendo verso l’automobile. Roggero li raggiunse e sparò rapidamente, indirizzando i colpi verso i loro corpi.2

La brevità della sequenza è importante: tra la fine della rapina e l’uscita armata trascorsero soltanto pochi secondi. Non si trattò di una vendetta maturata dopo giorni. Roggero agì ancora immerso nell’adrenalina e nello shock prodotti dall’aggressione. Ma la rapidità temporale non elimina automaticamente la discontinuità giuridica. In pochi secondi può cambiare la struttura oggettiva di una situazione: come si suol dire, si può passare repentinamente dalla ragione al torto. Un uomo che sta puntando un’arma contro una famiglia è un aggressore presente; lo stesso uomo che ha abbandonato il locale e sta cercando di salire su un’automobile può non esserlo più.

Le prime dichiarazioni di Roggero, secondo le sentenze, non coincidevano pienamente con le immagini. Egli aveva inizialmente sostenuto di aver sparato mentre i rapinatori si trovavano ancora all’interno o mentre permaneva un pericolo per i familiari. I filmati hanno escluso questa ricostruzione. Furono inoltre ritenute incompatibili con le immagini le ipotesi secondo cui i rapinatori stessero tornando nel negozio, cercassero di rapire la moglie o avessero determinato l’inizio della sparatoria puntando un’arma verso di lui. Le dichiarazioni rese successivamente dallo stesso Roggero indicavano piuttosto la volontà di fermarli e assicurarli alla giustizia.3

Voler impedire la fuga di un criminale è comprensibile. Non è però equivalente a difendere una vita da un’aggressione presente. Il privato può concorrere all’arresto nei limiti stabiliti dalla legge, può fornire indicazioni alla polizia e può agire per impedire ulteriori violenze. Tuttavia, non può normalmente sparare contro chi fugge soltanto per recuperare la refurtiva o sostituirsi alle forze dell’ordine.

La Corte d’assise di Asti condannò Roggero a 17 anni di reclusione. La Corte d’assise d’appello di Torino, con decisione pronunciata il 3 dicembre 2025 e motivazioni depositate il 2 febbraio 2026, ridusse la pena a 14 anni e 9 mesi. La prima sezione penale della Cassazione confermò definitivamente la condanna il 15 luglio 2026. Furono confermate anche le provvisionali civili disposte in favore delle parti civili.

Lo scorso 17 luglio la moglie, Mariangela Sandrone, presentò domanda di grazia. Roggero si costituì ed entrò nel carcere di Bollate. Il 22 luglio l’Ufficio di sorveglianza di Torino respinse una richiesta urgente di differimento dell’esecuzione, precisando che mancavano, in quella sede, i necessari presupposti di urgenza. Gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza per una valutazione più completa. Al 24 luglio 2026, le motivazioni della Cassazione non risultano ancora disponibili. Non è quindi corretto attribuire alla Suprema Corte argomentazioni non ancora pubblicate: si può soltanto constatare che il risultato del giudizio d’appello è divenuto definitivo.4


Che cosa richiede realmente la legittima difesa

L’articolo 52 del Codice penale non autorizza a reagire senza limiti contro chi abbia commesso un reato. Esso non punisce chi sia stato costretto a difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia necessaria e proporzionata. Le parole decisive sono “pericolo attuale”, “necessità” e “proporzione” (Codice Penale, art. 52).

L’attualità non richiede che l’aggressore abbia già inferto il colpo mortale. Sarebbe assurdo pretendere che la vittima attendesse di essere ferita prima di reagire. Il pericolo può essere imminente: un’arma puntata, un coltello alzato, un’aggressione che sta per compiersi. Ma deve esistere nel momento della reazione. Un’offesa già consumata, rispetto alla quale non vi sia più una concreta prosecuzione, non può essere “difesa”; può soltanto essere punita, vendicata o compensata.

La necessità significa che la reazione deve essere funzionale a fermare il pericolo. Non impone alla vittima calcoli astratti o eroismi suicidi. Nessuno deve scegliere un mezzo inefficace mentre rischia la vita. Ma se il pericolo è cessato, la forza letale non è più necessaria a salvare qualcuno. E se esistono concretamente modalità meno lesive capaci di neutralizzare l’aggressione, la scelta deliberata di una forza maggiore può risultare illegittima.

La proporzione non consiste in un’equivalenza meccanica tra arma e arma. Una persona minuta può difendersi con un’arma contro un aggressore fisicamente più imponente di lui anche se quest’ultimo è disarmato. Ciò che conta è il rapporto tra il bene minacciato, la gravità del pericolo e la risposta necessaria. La vita può essere difesa anche mediante forza letale; il patrimonio, considerato isolatamente e senza un connesso pericolo per le persone, non giustifica normalmente l’uccisione.

La riforma del 2019 ha rafforzato la tutela di chi reagisce nel domicilio e nei luoghi di attività commerciale o professionale. Non ha però introdotto una licenza incondizionata di uccidere chiunque abbia commesso un’intrusione. La stessa Corte d’assise d’appello ha ricordato che, anche dopo la riforma, devono sussistere un pericolo attuale, la necessità dell’uso dell’arma, l’assenza di alternative concretamente praticabili e, quando si difendano beni patrimoniali, un pericolo per l’incolumità personale.5

La disciplina dell’eccesso colposo dovuto a “grave turbamento”, introdotta per le situazioni domestiche e professionali, non costituisce una generale immunità psicologica. Il turbamento deve derivare da una situazione di pericolo ancora in atto. Esso serve a valutare con realismo gli errori commessi da una persona improvvisamente aggredita, non a prolungare indefinitamente la legittima difesa dopo che l’aggressione è finita (Codice penale del 1930, art. 55; riforma del 2019).

In termini semplici, l’eccesso presuppone una difesa. Una persona che, durante un’aggressione reale, impiega più forza del necessario può trovarsi in un caso di eccesso. Ma se manca ormai l’aggressione attuale, non vi è una difesa da eccedere. Vi è una nuova condotta, autonomamente offensiva (cioè dalla ragione al torto).


Perché i giudici hanno, a mio avviso, applicato correttamente la legge

La decisione dei giudici appare corretta anzitutto perché non si fonda su una concezione astratta e restrittiva della legittima difesa, ma sulla sequenza documentata dalle telecamere. La Corte non ha affermato che Roggero avrebbe dovuto riconoscere, durante la rapina, la natura giocattolo della pistola. Non gli ha rimproverato di aver avuto paura. Ha rilevato che gli spari furono esplosi quando i rapinatori erano già usciti, si dirigevano all’automobile e non stavano attaccando lui o i familiari.

La fuga non esclude sempre il pericolo. Un aggressore può allontanarsi sparando; può trascinare con sé un ostaggio; può arretrare per procurarsi un’arma; può minacciare di tornare immediatamente. In tali casi il movimento verso l’esterno non determina necessariamente la cessazione dell’aggressione. Ma secondo l’accertamento giudiziario, nessuna di queste circostanze caratterizzava l’inizio della sparatoria di Grinzane Cavour. Le ipotesi del ritorno nel locale, del rapimento della moglie e dell’arma puntata come causa iniziale dei colpi furono smentite dai filmati.6

Anche la legittima difesa putativa è stata correttamente esclusa. Essa ricorre quando una persona, per un errore ragionevole fondato su circostanze concrete, crede di trovarsi davanti a un pericolo che in realtà non esiste. Non basta una paura puramente soggettiva. Occorre che l’errore sia sorretto da elementi esteriori capaci di ingannare una persona nella situazione dell’agente.

Il passato di Roggero rende la sua reazione umanamente più comprensibile. Aveva già subito una precedente rapina violenta nel 2015 e gli accertamenti avevano individuato conseguenze post-traumatiche. La Corte d’appello, tuttavia, richiamando le conclusioni peritali, ha osservato che nel 2021 la sintomatologia non aveva un’intensità tale da alterare la capacità di comprendere la realtà o di determinarsi. Il trauma può spiegare l’impulso all’inseguimento e deve pesare nella valutazione della pena; non può però trasformare in attuale un pericolo oggettivamente cessato.7

Un’obiezione seria riguarda la brevità del tempo trascorso. È realistico separare giuridicamente eventi distanti appena 4 secondi? La risposta deve evitare due opposti eccessi. Da una parte, non si può giudicare chi è appena stato aggredito come se disponesse della lucidità e calma di un osservatore davanti a uno schermo. La percezione del tempo, il controllo degli impulsi e la capacità di elaborare alternative sono alterati dalla paura. Dall’altra, non si può adottare una regola per cui ogni reazione compiuta pochi secondi dopo un’aggressione sarebbe automaticamente coperta dalla legittima difesa.

Nel caso concreto non vi fu soltanto un gesto riflesso compiuto mentre l’arma dell’aggressore era ancora puntata. Vi furono la presa del revolver, l’uscita dal locale, l’avvicinamento alla vettura e una successione di colpi diretti contro i corpi. La Corte ha dunque potuto distinguere lo sconvolgimento emotivo, rilevante per comprendere e mitigare, dall’esistenza dei requisiti oggettivi di una causa di giustificazione.

È corretta anche la qualificazione dolosa degli omicidi. Nel linguaggio comune, “omicidio volontario” evoca talvolta una decisione fredda e pianificata. Nel diritto penale non è necessario dimostrare una lunga premeditazione. Chi spara intenzionalmente più colpi con un revolver verso il corpo di persone poste a breve distanza conosce almeno l’elevatissima probabilità di cagionarne la morte e agisce accettando quel risultato, quasi infischiandosene delle conseguenze penali. La dichiarata intenzione di “fermarli” (probabilmente perché consapevole che sarebbero tornati per una nuova rapina) non elimina il dolo quando il mezzo scelto è intrinsecamente letale.

Il fatto che l’arma fosse legalmente detenuta nella gioielleria non autorizzava inoltre a portarla in strada. La Corte d’appello ha sottolineato che la fase decisiva è avvenuta in un luogo pubblico e che Roggero non disponeva del titolo necessario per il porto dell’arma all’esterno. Anche questo reato ha concorso, in misura limitata, alla pena complessiva.8

Ciò non significa che ogni aspetto della pena sia sottratto al dibattito. La correttezza della condanna e l’opportunità di far scontare integralmente quasi quindici anni a un uomo anziano e traumatizzato sono due domande diverse. La prima riguarda il confine tra condotta lecita e reato. La seconda riguarda la misura, la funzione e l’umanità della sanzione.

La pena di 14 anni e 9 mesi non è però il risultato di un giudizio che abbia ignorato completamente il contesto. La Corte d’appello ha fissato la pena per il fatto più grave in 10 anni e 6 mesi e ha poi operato gli aumenti per il secondo omicidio, il tentato omicidio e il porto illegale dell’arma. Le attenuanti e la provocazione avevano già inciso sensibilmente rispetto alla pena ordinaria prevista per l’omicidio volontario. In altri termini, il sistema non ha trattato Roggero come un sicario che uccide per profitto; ha riconosciuto la drammaticità della situazione senza considerarla una giustificazione totale.9

La formula più corretta, pertanto, non è “è stato condannato perché si è difeso”. È stato condannato perché, dopo essere stato vittima di una rapina e quando il pericolo personale era ormai terminato, ha inseguito gli autori e ha impiegato intenzionalmente forza letale. Questo non cancella la sua condizione di vittima; impedisce che essa diventi un’immunità.


La grazia costituzionale non è un’assoluzione

La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e di commutare le pene (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 87, co. 11). La grazia può estinguere tutta o parte della pena o trasformarla in una sanzione diversa. Non annulla la sentenza, non dichiara inesistente il reato e non restituisce al condannato lo status giuridico di innocente. Salvo quanto specificamente disposto, non elimina neppure tutti gli altri effetti della condanna (Presidenza della Repubblica 2026).

La Corte costituzionale ha ricondotto questo potere a finalità essenzialmente umanitarie ed equitative. Proprio perché interviene su una pena validamente e definitivamente pronunciata, la grazia deve restare eccezionale. Non può diventare un sistema parallelo attraverso il quale la politica corregge le sentenze sgradite a una parte dell’opinione pubblica. La decisione finale appartiene al Capo dello Stato, dopo un’istruttoria alla quale partecipano il Ministero della giustizia, la Procura generale e, quando il condannato è detenuto, la magistratura di sorveglianza. Nel procedimento possono essere considerate la situazione personale del condannato, la condotta successiva, le condizioni di salute, il percorso rieducativo, gli interessi delle persone danneggiate e l’eventuale perdono da esse manifestato.10

La grazia non è dovuta. Nessuno può rivendicarla come un credito nei confronti dello Stato. Ma non è neppure necessariamente una ricompensa per una condotta meritoria. Può essere accordata precisamente quando l’applicazione integrale della pena, pur giuridicamente corretta, produrrebbe nel caso individuale conseguenze ritenute eccessivamente dure o non più conformi alla sua funzione umana e rieducativa.

Per Roggero, la domanda dovrebbe essere formulata correttamente. Non: “Era innocente, quindi deve essere graziato!”. Se fosse innocente, il problema sarebbe stato l’annullamento della condanna, non la clemenza. La domanda appropriata è: “Pur essendo colpevole, esistono ragioni eccezionali per non esigere l’intera pena?”.

A mio giudizio, una grazia totale concessa immediatamente dopo la definitività della condanna sarebbe difficilmente giustificabile sulla base delle informazioni pubbliche. Due persone sono state uccise, una terza è stata ferita e la forza letale è stata esercitata dopo la cessazione del pericolo accertato dai giudici. Una grazia integrale rischierebbe di comunicare che chi gode di una forte identificazione sociale (il commerciante vittima dei criminali) può ricevere un trattamento radicalmente diverso da quello riservato a un altro condannato per la stessa condotta.

Diversa sarebbe una commutazione parziale, eventualmente valutata dopo un’istruttoria completa. L’età di Roggero, la gravità del trauma subito, le sue effettive condizioni di salute, la concreta pericolosità, la condotta in carcere, l’assunzione di responsabilità, il rapporto con le famiglie delle persone uccise e il percorso riparativo potrebbero giustificare una riduzione della pena o modalità esecutive meno afflittive. Si tratta però di elementi da accertare, non di presunzioni da costruire sulla base della simpatia politica o mediatica.


Cosa dice la Torah a riguardo?

Per valutare il caso Roggero occorre esaminare almeno tre nuclei: il ladro colto nell’effrazione, il principio del rodef (l’aggressore che insegue una vittima per ucciderla) e il divieto di vendetta privata.

Questa analisi non pretende di emettere una sentenza secondo un antico tribunale ebraico. Le regole halakhiche sulla competenza giudiziaria, sui testimoni, sull’ammonimento e sulle pene non possono essere semplicemente sovrapposte a un processo penale italiano moderno (Deut. 17,6; 19,15). È però possibile domandarsi se, secondo i principi della Torah, la condotta fosse giustificata come difesa della vita.

Il ladro che entra nella proprietà: perché la Torah consente di colpirlo

La fonte biblica più vicina al caso si trova in Esodo.

Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidioMa se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato (Es. 22,1-3)

Il testo distingue tra il ladro sorpreso mentre sta penetrando nell’abitazione e il ladro rispetto al quale “è sorto il sole”. Nel primo caso, se viene colpito e muore, non vi è colpa di sangue; nel secondo, la sua uccisione comporta responsabilità in quando il sole è già sorto, cioè il furto è stato già compiuto).

Una lettura superficiale potrebbe trasformare questa norma in un’autorizzazione a uccidere il ladro notturno per difendere la proprietà. L’interpretazione talmudica segue invece una logica diversa. Il Talmud spiega che chi si introduce furtivamente in una casa presume che il proprietario resisterà e accetta la possibilità di ucciderlo. La minaccia contro il patrimonio genera quindi una presunzione di pericolo per la vita. Da qui il principio: chi viene per ucciderti può essere anticipato e fermato, anche con forza letale (Sanhedrin 72a).

La giustificazione non nasce dunque dal valore economico degli oggetti. Il ladro non può essere ucciso perché “i gioielli valgono molto”. Può essere fermato perché l’effrazione, nelle condizioni descritte, costituisce un pericolo mortale per gli occupanti. Se invece è chiaro come la luce del sole che il ladro non ha intenzione di uccidere, il permesso cade e la sua uccisione comporta colpa di sangue.

Applicato alla prima fase della rapina di Grinzane Cavour, il principio mosaico sarebbe favorevole a Roggero. Gli aggressori non erano semplicemente entrati di nascosto per sottrarre beni in un locale vuoto. Avevano minacciato e immobilizzato persone, impugnando un coltello e un oggetto apparentemente idoneo a sparare. Se Roggero avesse impiegato una forza potenzialmente letale mentre uno dei rapinatori stava minacciando concretamente la vita della moglie o della figlia, vi sarebbero solide ragioni per considerare la sua azione giustificata tanto secondo il diritto italiano quanto secondo la tradizione halakhica.

La Torah non impone alla vittima di stabilire con certezza tecnica se la pistola sia vera. Il criterio riguarda la ragionevole percezione del pericolo nel momento dell’aggressione. Un’arma giocattolo deliberatamente resa indistinguibile da un’arma reale trasferisce sugli aggressori il rischio dell’equivoco da loro creato. Ma questa considerazione conserva forza soltanto mentre persiste una condotta che faccia apparire imminente l’uso dell’arma.


Il rodef

La seconda categoria è quella del rodef, letteralmente il “persecutore” o “inseguitore”: colui che sta cercando di uccidere un’altra persona. La Torah impone di non restare passivi davanti al sangue del prossimo (Levitico . 19,16). Nella codificazione di Rambam (Maimonide), ogni persona deve cercare di salvare chi è inseguito da un aggressore, persino uccidendo il rodef quando ciò sia davvero necessario.11

La forza letale ha però una finalità rigorosamente preventiva. Rambam precisa che, quando sia concretamente possibile salvare la vittima neutralizzando un arto o utilizzando un mezzo meno distruttivo, si deve evitare di uccidere. Chi dispone di un’alternativa efficace e sceglie ugualmente di togliere la vita compie uno spargimento di sangue, anche se la particolare struttura dell’antico diritto giudiziario può impedirne la condanna capitale.12

La letteratura halakhica discute se il dovere di preferire il mezzo meno lesivo operi esattamente allo stesso modo per la vittima diretta e per il terzo soccorritore. Le categorie del ladro in effrazione e del rodef non sono perfettamente sovrapponibili.13 Ma questa complessità non modifica il punto decisivo del caso Roggero: al momento degli spari, secondo l’accertamento giudiziario, non vi era più una persona che inseguiva una vittima per ucciderla. Erano i rapinatori a fuggire ed era Roggero a inseguirli.

Qui la codificazione di Maimonide contiene un passaggio di impressionante pertinenza. Dopo aver regolato il ladro colto nell’effrazione, egli afferma che il ladro che ha già rubato e si è allontanato, oppure viene sorpreso mentre sta uscendo dal passaggio attraverso il quale era entrato, non può più essere ucciso. La ragione è che ha voltato le spalle alla casa e non è più un rodef, cioè non sta più inseguendo il proprietario per ucciderlo.14

La somiglianza con il problema sottoposto ai giudici italiani è evidente. Anche la legge italiana richiede il pericolo attuale; Maimonide descrive il momento in cui il ladro “volta le spalle” e cessa di essere un inseguitore. Entrambi gli ordinamenti distinguono tra la forza impiegata per salvare una vita e quella impiegata contro chi ha ormai abbandonato l’aggressione.

Non significa che il ladro sia diventato innocente. Egli resta responsabile del furto, della violenza e delle minacce. Deve essere arrestato, processato e obbligato alla restituzione o alla riparazione. Ma la colpevolezza per il reato già commesso non lo rende una persona priva di sangue, cioè priva della protezione accordata alla vita umana. La Torah ordina che anche chi è accusato di omicidio non venga messo a morte prima del giudizio della comunità (Num. 35,12). Maimonide include espressamente tra i precetti il divieto di uccidere direttamente il colpevole prima del processo.15

La Torah condanna la vendetta personale: “non ti vendicherai” non è un invito alla debolezza, ma la sottrazione della pena all’impulso privato (Lev. 19,18). Essa impone giudici, procedure e una giustizia che non favorisca né il povero né il potente (Lev. 19,15; Deut. 16,18-20). Il fatto che una persona abbia ragione nel condannare moralmente il rapinatore non le conferisce il potere di eseguire sul posto la pena che ritiene adeguata (farsi giustizia da soli).


Roggero può essere considerato innocente secondo la Torah?

La risposta dipende dal significato attribuito alla parola “innocente”.

Roggero è innocente rispetto all’origine della situazione violenta. Non provocò la rapina, non invitò gli aggressori nel negozio e non aveva alcun dovere morale di accettare passivamente che la famiglia fosse minacciata. In quella prima fase egli fu una vittima.

Sarebbe stato inoltre giustificato, in linea di principio, nell’impiegare la forza necessaria per salvare sé stesso e i familiari da un’aggressione concretamente mortale. La Torah non celebra la passività davanti all’assassino. Il comando di non restare inerte davanti al sangue del prossimo può trasformare l’intervento in un dovere, non soltanto in un permesso.

Non può però essere considerato innocente rispetto agli spari se si assumono come veri i fatti definitivamente accertati dal processo: rapinatori già usciti, fuga verso l’automobile, nessuna aggressione attuale ai familiari, inseguimento e colpi diretti ai corpi. Il ladro che ha voltato le spalle non è più il ladro contro il quale l’uso della forza letale è giustificato. Non è più un rodef. La sua vita torna sotto la piena protezione del divieto di spargimento di sangue.

Quanto abbiamo detto non equivale a pronunciare, in nome della Torah, la specifica pena che un antico tribunale ebraico avrebbe applicato. Le rigorose condizioni probatorie del diritto biblico e rabbinico rendono improprio trasferire automaticamente le categorie punitive. La conclusione è più circoscritta: la sparatoria, nella forma accertata, non possiede i caratteri della difesa giustificata.

La vita dei rapinatori non aveva perso ogni valore morale a causa dei loro crimini. L’essere umano rimane creato a immagine di Dio anche quando commette un grave male (Gen. 1,27; 9,6). Ma questo non attenua la responsabilità dei rapinatori. La rende anzi più seria: essi hanno violato la dignità e la sicurezza di altre persone create a immagine divina. Ma impedisce di ridurli a bersagli contro i quali qualunque azione diventi lecita.

Analogamente, la colpa di Roggero non autorizza a ridurlo alla sola sparatoria. Egli rimane la persona che pochi secondi prima era stata aggredita, umiliata e terrorizzata. Una valutazione moralmente completa deve riconoscere entrambe le verità: i rapinatori furono responsabili di un’ingiustizia grave; Roggero superò il limite della difesa e provocò due morti che non erano più necessarie per salvare una vita.


Conclusione

Alla domanda se la legge abbia giudicato correttamente la condotta di Mario Roggero, la mia risposta è affermativa per quanto riguarda la colpevolezza e l’esclusione della legittima difesa. La rapina fu violenta, reale e traumatica. Roggero aveva il diritto di difendere sé stesso, la moglie e la figlia mentre il pericolo era in corso. Non aveva l’obbligo di riconoscere che una pistola resa apparentemente autentica fosse un giocattolo. Non può essere moralmente assimilato a chi uccide per denaro, potere o crudeltà gratuita.

Ma il diritto di difendersi non sopravvive automaticamente alla fine dell’aggressione. Le immagini hanno mostrato che i colpi furono esplosi all’esterno, contro uomini che stavano cercando di fuggire, e con il rischio di colpire anche dei passanti. L’inseguimento finalizzato a fermare i rapinatori non autorizzava a sparare contro i loro corpi. Il trauma spiega la condotta e può mitigarne il trattamento, tuttavia non la rende lecita.

Anche la Torah pone il discrimine nel pericolo presente. Il ladro colto nell’effrazione può essere fermato perché si presume che costituisca una minaccia mortale. L’aggressore che insegue una vittima può essere neutralizzato persino con forza letale, quando non vi sia altro modo per salvare la vita. Ma il ladro che ha rubato, è uscito e ha voltato le spalle (cioè “non è più un pericolo”) non può più essere ucciso, perché non è più un rodef.

Alla luce di questo principio, Roggero non può essere considerato innocente rispetto alla sparatoria. Può e deve essere considerato vittima della rapina; può essere compreso nella sua paura; può essere destinatario di compassione. Ma l’innocenza non nasce dalla gravità del torto precedentemente subito.

Quanto alla grazia, non ritengo giustificata, allo stato attuale delle informazioni, una cancellazione totale e immediata della pena. Essa rischierebbe di confondere la solidarietà verso una vittima con l’approvazione di una giustizia privata letale. Ritengo invece moralmente possibile valutare, dopo un’istruttoria completa e non politicizzata, una commutazione parziale o una forma esecutiva più umana, soprattutto qualora emergano condizioni personali, sanitarie, rieducative e riparative realmente eccezionali.

Roggero non è innocente, ma non per questo è escluso dalla misericordia di YHWH. La giustizia deve dire la verità sulla morte provocata; la misericordia può decidere quanto della pena sia ancora necessario esigere. La prima senza la seconda rischia di diventare disumana. La seconda senza la prima smette di essere grazia e diventa privilegio.


  1. Corte d’appello di Torino. I Corte d’assise d’appello. PDF. ↩︎
  2. Ibidem. ↩︎
  3. Ibidem. ↩︎
  4. Moglie di Roggero presenta domanda di grazia per il marito, ANSA, 17 luglio 2026. ↩︎
  5. Giurisprudenza Penale, Caso Mario Roggero: le motivazioni della sentenza di condanna, in appello, nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo, 5 febbraio 2026. ↩︎
  6. Ibidem. ↩︎
  7. Ibidem. ↩︎
  8. Ibidem. ↩︎
  9. Ibidem. ↩︎
  10. Corte Costituzionale, sentenza n. 200 anno 2006. ↩︎
  11. Maimonide, Hilkhot Rotzeach u-Shemirat Nefesh 1,6-7. ↩︎
  12. Ivi, 1,13-14 ↩︎
  13. Shapira, Haim. 2007. “The Law of the Pursuer (‘Rodef’) and the Source of Self-Defense: An Analysis of the Talmudic Sources.” Jewish Law Association Studies 16: 250-269; Zuckier, Shlomo. 2012-13. “A Halakhic-Philosophic Account of Justified Self-Defense.” The Torah u-Madda Journal 16: 21-51. ↩︎
  14. Maimonide, Hilkhot Genevah 9,11. ↩︎
  15. Maimonide, Hilkhot Rotzeach u-Shemirat Nefesh 1, introduzione. ↩︎
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